PCT: Sempre necessario il deposito della copia autentica della sentenza impugnata

copia autentica

PCT – Giurisprudenza di legittimità – (17 Ottobre 2019)

Corte di Cassazione:  “Sempre necessario il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica (con asseverazione) a pena di improcedibilità del ricorso”.

di Fabio Cundari – Avvocato

(Corte di Cassazione  – Sez. III Civile – Sent. 26306 – depositata il 17 ottobre 2019)

Due principi affermati nella pronuncia:

  1. L’errore del difensore nel procedimento notificatorio effettuato a mezzo PEC nel quale viene notificata copia del ricorso analogico sottoscritta a mano dal difensore (e non a firma digitale) corredata da una relazione di notificazione non asseverata, determina una situazione di un procedimento notificatorio “non autentico” ossia – a parere della Cassazione – non dissimile dalla produzione di una mera copia fotostatica. Ne consegue che il vizio non può essere sanato se non con la costituzione della parte intimata che però, rimane vizio insanabile nel caso di mancata costituzione degli altri litisconsorti destinatari dell’intimazione, nei confronti dei quali va ordinata la rinnovazione della notificazione.
  2. Il ricorso, nel caso di specie, risulta comunque improcedibile, in via preliminare, in ragione del fatto che parte ricorrente ha espressamente allegato nel ricorso che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata ad una certa data, ma non ha prodotto la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione ed essa non è stata prodotta nemmeno dalla parte resistente. In tale situazione si configura una causa di improcedibilità alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. Sez. Un., n. 10648 del 2017, dovendosi rilevare che, non vertendosi in ipotesi nella quale il termine per l’impugnazione decorre dalla comunicazione di cancelleria del deposito della sentenza, non potrebbe, la prova della notificazione della sentenza, desumersi dal fascicolo d’ufficio del giudice a quo. [Cass. (ord.) n. 2386 del 2017; in senso conforme: Cass. n. 13751 del 2018].

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